Per anni la sostenibilità nella logistica ha vissuto in un’area grigia: dichiarazioni di intenti nei report annuali, iniziative pilota nei magazzini modello, promesse nei capitolati di gara mai verificate a posteriori. Nel 2026 questo modello si incrina in modo strutturale. La Direttiva EU 2024/825 — applicabile in tutti gli Stati Membri dal 27 settembre 2026 — impone alle imprese di abbandonare i claim ambientali generici come ‘green’, ‘eco-friendly’ o ‘a impatto zero’ se non supportati da dati misurabili, metodologie riconosciute e documentazione verificabile. Per chi sceglie un partner logistico, o lo è, la green logistics 2026 non è più una questione di comunicazione. È una questione di governance contrattuale.
La Green Logistics Survey 2026, realizzata dal Green Transition Hub della LIUC Università Cattaneo in collaborazione con SCS Consulting su un campione di oltre 140 direttori logistici italiani, lo conferma con dati concreti: la logistica sostenibile sta smettendo di essere una scelta volontaria e sta diventando una leva strutturale di competitività — per chi sa presidiarla con strumenti adeguati. Per chi non lo fa, il rischio non è più solo reputazionale. È contrattuale, normativo e finanziario.
| Solo il 49% delle aziende italiane calcola la CO2e delle proprie attività logistiche. Chi non misura non può dimostrare. E chi non può dimostrare, dal 27 settembre 2026, è esposto. — Osservatorio Contract Logistics ‘Gino Marchet’, Politecnico di Milano |
Green logistics 2026: dal paradigma reputazionale alla governance
Green logistics 2026: dal paradigma reputazionale alla governance
Fino a pochi anni fa, le iniziative green in logistica erano quasi sempre associate a due categorie: scelte guidate dalla sensibilità aziendale dei vertici, o operazioni di comunicazione costruite attorno a un singolo progetto pilota. La strategicità era dichiarata, raramente misurabile.
I dati della Green Logistics Survey 2026 — condotta su oltre 140 direttori logistici italiani (34,8% manifatturiero, 30,4% operatori logistici, 21,7% distribuzione) con casi aziendali reali di Ferrero, Conad, Pirelli, Lindt & Sprüngli Italia, Toyota, Lucart e Four Logistics — restituiscono un quadro radicalmente diverso. Non solo: la ricerca LIUC rivela un cambio di driver significativo. Se nel biennio 2023-2024 il motore principale della logistica sostenibile era la reputazione mediatica, nel 2026 la spinta decisiva arriva dall’interno — dai vertici aziendali — e dal sistema finanziario: banche e fondi di investimento che utilizzano sempre più i criteri ESG come leva per l’accesso al capitale.
Le aziende che hanno integrato criteri ESG nella propria logistica sostenibile non lo hanno fatto per motivi reputazionali: lo hanno fatto perché riduce i costi, migliora l’efficienza operativa e rafforza le relazioni con partner e clienti in un mercato che ha iniziato a selezionare i fornitori anche su questo asse.
Il dato che dovrebbe far riflettere ogni Direttore Operations e Direttore Acquisti: secondo l’Osservatorio Contract Logistics ‘Gino Marchet’ del Politecnico di Milano, solo il 49% delle aziende italiane calcola la CO2e delle proprie attività logistiche — e spesso con metodologie poco precise. Chi non misura non può migliorare. E chi non può dimostrare con dati, in un contesto normativo che richiede rendicontazione verificabile, è esposto a contestazioni che fino a ieri erano un rischio teorico e dal 27 settembre 2026 sono un rischio concreto.
La Direttiva EU 2024/825: cosa cambia concretamente per la supply chain
La Direttiva (UE) 2024/825 — nota come Environmental Claims and Green Transition o Greenwashing Directive — è in vigore dal 28 febbraio 2024 e si applica in tutti gli Stati Membri dal 27 settembre 2026. In Italia il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. n. 30 del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026.
La norma è chiara: le aziende non possono più affermare di essere ‘green’, ‘eco-friendly’, ‘sostenibili’ o ‘a emissioni ridotte’ senza poter indicare su quale base di calcolo, con quale metodologia verificata da terzi e con quale frequenza di aggiornamento. Qualsiasi claim ambientale deve essere supportato da dati misurabili, metodologie riconosciute e documentazione verificabile da soggetti terzi indipendenti — comprese le dichiarazioni basate sulla compensazione delle emissioni di CO2.
Per la logistica sostenibile e la supply chain, le implicazioni operative sono immediate:
— I claim ambientali del vostro fornitore logistico devono essere verificabili con dati disaggregati per contratto o servizio — non con dichiarazioni generiche sulla flotta complessiva o sulla sede centrale.
— Le dichiarazioni ambientali nei vostri bilanci di sostenibilità devono avere fondamento documentale tracciabile fino al fornitore. Se dichiarate emissioni logistiche ridotte del 30% ma il dato è basato su una stima non verificata da terzi, è il committente a rispondere verso il mercato e verso i regolatori.
— Il silenzio non è una protezione. Le aziende che scelgono di non fare dichiarazioni ambientali evitano il rischio immediato del greenwashing, ma perdono terreno su un asse competitivo sempre più rilevante per investitori, bandi pubblici e grandi committenti soggetti a CSRD.
| La filiera della responsabilità ambientale è solidale: se il partner logistico non ha i dati, il committente che ha dichiarato sostenibilità al mercato finale risponde in prima persona dal 27 settembre 2026. |
KPI green logistics: cosa deve contenere ogni contratto logistico nel 2026
KPI green logistics: cosa deve contenere ogni contratto logistico nel 2026
La logistica sostenibile non può essere affidata a dichiarazioni generiche nel contratto di servizio. Deve essere operazionalizzata in metriche specifiche, con responsabilità chiare su chi produce il dato, con quale frequenza e con quali conseguenze in caso di scostamento. Cinque KPI green che ogni contratto di outsourcing logistico maturo dovrebbe già contenere:
1. CO2e per spedizione o per collo/pallet
1. CO2e per spedizione o per collo/pallet
È il KPI fondamentale della logistica sostenibile. Non l’impronta carbonica totale dell’operatore — che non dice nulla sul servizio specifico ricevuto — ma l’emissione disaggregata per unità di servizio. La metodologia di calcolo deve essere dichiarata nel contratto (GLEC Framework, EN 16258 o equivalente) e aggiornata almeno su base semestrale.
2. Tasso di saturazione del carico per veicolo
2. Tasso di saturazione del carico per veicolo
Indicatore diretto sia di efficienza ambientale che di costo. Un veicolo al 60% della propria capacità genera il 40% di emissioni evitabili per collo trasportato. È il primo KPI green logistics ad emergere come leva concreta di miglioramento nei contratti che integrano criteri ESG reali — e il primo ad essere ignorato quando la sostenibilità è solo dichiarata.
3. Percentuale di packaging riciclabile o riutilizzabile
Con il Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR) in applicazione progressiva, la tracciabilità del packaging diventa requisito normativo. Il contratto logistico dovrebbe specificare quale percentuale degli imballi secondari e terziari è conforme agli standard di riciclabilità e chi è responsabile della documentazione di conformità.
4. Percentuale di veicoli a basse emissioni sul servizio specifico
Non la percentuale nella flotta totale dell’operatore — dato spesso usato in modo fuorviante — ma la percentuale effettivamente impiegata nel servizio al committente. Elettrici, CNG, Euro 6d+ o equivalenti: il contratto deve specificare la soglia minima garantita e la progressione nel tempo.
5. Frequenza di aggiornamento e metodo di verifica
Chi produce il dato, con quale frequenza, chi lo verifica (audit interno, certificazione esterna di terza parte, entrambi) e cosa succede in caso di scostamento. Senza questa struttura, tutti gli altri KPI green logistics sono monitoraggi senza conseguenze operative.
Il rischio del greenwashing nella supply chain: chi risponde
In un ecosistema di filiera, il rischio del greenwashing nella supply chain non si ferma all’azienda che fa la dichiarazione: si estende lungo tutta la catena. Se un committente dichiara emissioni logistiche ridotte del 30% nel proprio bilancio di sostenibilità, ma il dato è basato su una stima del proprio operatore logistico non verificata da terzi, è il committente a rispondere verso il mercato e verso i regolatori.
Non è un’ipotesi remota: è il meccanismo esplicito della Direttiva 2024/825 e del più ampio framework normativo europeo sulla due diligence di sostenibilità (CSRD, CSDDD). La responsabilità si estende a monte — verso i fornitori dell’operatore logistico, subvettori compresi — e a valle, verso i clienti del committente.
Questo cambia radicalmente il peso del criterio ‘sostenibilità’ nella scelta del partner logistico. Non basta che il 3PL dichiari di avere iniziative green o di possedere certificazioni ambientali: deve poter dimostrare, con dati verificabili e metodologie certificate, che la sua operatività genera l’impatto ambientale che afferma — e che il committente può rendicontare verso terzi con la stessa solidità.
Come scegliere un operatore logistico davvero sostenibile: la checklist
La distinzione tra un operatore logistico davvero sostenibile e uno che lo dichiara non è ideologica. È tecnica. La checklist che ogni Direttore Acquisti dovrebbe usare nella prossima gara di outsourcing logistico:
✓ Misura e comunica la CO2e per spedizione in modo disaggregato per contratto — non come dato aggregato di flotta.
✓ Ha certificazioni ambientali operative — ISO 14001 e ISO 45001 — che si applicano ai siti operativi coinvolti nel servizio, non solo alla sede centrale.
✓ Pubblica un Bilancio di Sostenibilità con metodologia dichiarata, dati verificabili e progressione annuale degli indicatori.
✓ È in grado di costruire KPI ESG contrattuali personalizzati sul profilo del servizio specifico, con frequenza di monitoraggio e meccanismi di verifica concordati.
✓ Ha un programma di miglioramento documentato — rinnovo della flotta, riduzione del packaging, ottimizzazione dei carichi — con target, scadenze e responsabilità interne definite.
La domanda da porre nella prossima gara logistica non è ‘siete sostenibili?’. È: ‘con quale metodologia calcolate la CO2e, chi la certifica, con quale frequenza aggiornate il dato e cosa succede se i valori non sono conformi alle vostre dichiarazioni?’. Se la risposta non è immediata e documentata, il rischio è già nel contratto.
Green logistics e competitività: il vantaggio di chi ha strutturato il presidio
I casi aziendali della Green Logistics Survey 2026 confermano un pattern ricorrente: le aziende che hanno anticipato il presidio della logistica sostenibile — investendo in metodologie di misurazione, certificazioni e clausole contrattuali ESG — stanno costruendo un vantaggio competitivo su tre assi che nel biennio 2026-2027 diventeranno discriminanti:
— Bandi pubblici e procurement: la CSRD e la normativa sugli appalti pubblici rendono sempre più frequente la richiesta di rendicontazione ESG verificabile come criterio di ammissibilità.
— Relazioni con investitori e banche: il Regolamento SFDR e la Tassonomia UE collegano le condizioni di accesso al credito alla qualità della rendicontazione ESG, inclusa la supply chain.
— Selezione da parte dei grandi committenti: le aziende soggette a CSRD trasferiscono i propri obblighi di rendicontazione verso la filiera. Chi non è in grado di fornire dati ESG verificabili rischia di essere progressivamente escluso.
Conclusione
La logistica sostenibile nel 2026 non è più uno spazio di dichiarazioni: è uno spazio di responsabilità. Chi ha già strutturato il proprio presidio — con dati, metodologie, clausole contrattuali e certificazioni — è in vantaggio competitivo su un asse che nel 2027 diventerà discriminante. Chi non lo ha ancora fatto ha ancora tempo — ma la finestra si è ridotta significativamente con l’applicazione della Direttiva EU 2024/825 dal 27 settembre 2026.
MM Operations ha adottato e mantiene attive le certificazioni ISO 14001:2015 (ambiente), ISO 45001:2018 (salute e sicurezza) e la Parità di Genere UNI/PdR 125:2022. Ha adottato il Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità. Un presidio strutturato — non come dichiarazione, ma come sistema di governance integrato nelle operations, in 44 sedi operative.
Fonti
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